Skip to main content

Adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - competenza civile - incompetenza - per territorio

Forum destinatae solutionis - Individuazione - Presupposto - Liquidità dell’obbligazione - Requisiti - Contestazioni del debitore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22343 del 02/08/2025 (Rv. 676207 - 02) La liquidità dell'obbligazione pecuniaria - da accertarsi allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis - ricorre allorquando il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità, non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all'an o al quantum né l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, aveva escluso la liquidità del credito restitutorio derivante dalla riforma della sentenza in forza della quale erano state corrisposte le somme, per il sol fatto che sul relativo ammontare vi erano contestazione dei debitori)