Risarcimento del danno - Responsabilità contrattuale - Obbligazioni diverse da quelle di facere professionale - Oneri di allegazione e prova a carico del creditore - Fondamento - Fattispecie.
Nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla responsabilità contrattuale di Poste italiane s.p.a. per il mancato recapito di numerose raccomandate assicurate, contenenti altrettante smart card).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025 (Rv. 673800-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697