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Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2810 del 05/02/2025 (Rv. 674154-01)

Oggettivo - mandato - obbligazioni del mandatario - mandato tacito - obbligo di rendiconto - Azione di ripetizione di indebito di somme consegnate dal mandante - Mancata presentazione del rendiconto da parte del mandatario - Inversione dell’onere della prova - Esclusione - Fondamento.

In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2810 del 05/02/2025 (Rv. 674154-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697