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Pignoramento: forma - espropriazione immobiliare - in genere

Spese di custodia - Modalità di soddisfazione - Prelievo del custode dai fondi della procedura - Ammissibilità - Presupposti e condizioni.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22105 del 31/07/2025 (Rv. 676103 - 02) In tema di esecuzione forzata, le spese di custodia possono essere soddisfatte, oltre che attraverso l'utilizzo del fondo spese normalmente assegnato al custode e posto a carico del creditore procedente, anche mediante il prelievo diretto da parte del custode dai fondi della procedura esecutiva, se esistenti, fermo restando che le somme così prelevate: a) devono necessariamente essere liquidate dal giudice dell'esecuzione in favore dell'ausiliario con decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2022 e vanno formalmente poste a carico del creditore procedente; b) devono essere imputate alla massa passiva di riferimento; c) in caso di incapienza, concorrono con quelle altrimenti sostenute dal procedente e privilegiate ex art. 2770 c.c., dovendo essere eventualmente soddisfatte in proporzione, ai sensi dell'art. 2782 c.c., in favore di quest'ultimo, quale formale anticipatario; d) devono essere, in ogni caso, oggetto di rendiconto da parte del custode, soggetto ad approvazione ex artt. 560, comma 1, e 593 c.p.c. da parte del g.e., al quale compete risolvere eventuali contestazioni al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2770 , Cod. Proc. Civ. art. 560, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, Cod. Civ. art. 2782, Cod. Proc. Civ. art. 593
Massime precedenti Vedi: N. 21874 del 2021 Rv. 662199 - 01

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