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Pignoramento: forma - espropriazione immobiliare - Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3494 del 11/02/2025 (Rv. 673798-01)

Iscrizione a ruolo - Termine di 15 giorni ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Decorrenza - Consegna al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario - Tardivo ritiro da parte del creditore - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3494 del 11/02/2025 (Rv. 673798-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_557, Cod_Proc_Civ_art_555, Cod_Proc_Civ_art_497