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Opposizioni - Opposizione all'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2781 del 04/02/2025 (Rv. 673755-01)

Legittimazione attiva - Creditore procedente - Esclusione - Fondamento.

Il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non essendo configurabile un suo interesse ad un'azione che ha per oggetto proprio la contestazione, totale o parziale, del diritto del creditore di agire in executivis, ferma restando la sua facoltà di formulare l'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2781 del 04/02/2025 (Rv. 673755-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617