Ius superveniens - nota delle spese
Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione globale forfetaria degli esborsi - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Fattispecie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 02)
In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la decisione di merito che, a fronte di una nota per spese "borsuali" specificamente documentate per l'importo complessivo di Euro 767,57, le aveva liquidate nella misura forfettaria di Euro 200, senza dar conto delle ragioni della riduzione).
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 2
- Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 22762 del 2023 Rv. 668570 - 01, N. 32394 del 2019 Rv. 656119 - 01