Spese processuali - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Eccezione per rinuncia espressa - Fattispecie.
Il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel regolare le spese di lite del primo grado di giudizio, le aveva poste unicamente a carico dei convenuti, dovendo ravvisarsi nella richiesta, contenuta nell'atto di gravame, di "condannare i convenuti a pagare le spese di lite del primo grado" un'esplicita rinuncia nei confronti della parte volontariamente intervenuta).
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_90, Cod_Proc_Civ_art_91