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Valutazione e liquidazione -famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti

Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673 - 01)

In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.