Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 1 della l. n. 210 del 1992 - Mancata percezione per decadenza ex art. 3 della l. n. 210 del 1992 - Detrazione dal risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione.
Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 210 del 1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito in quanto decaduto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, dalla facoltà di richiederlo all'amministrazione competente, non può essere detratto ex art. 1227, secondo comma, c.c. dall'ammontare del danno risarcibile.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15963 del 15/06/2025 (Rv. 675597 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227
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