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Differenza rispetto alle sanzioni amministrative ed a quelle tributarie – Cass. n. 25315/2022

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere - Sanzioni civili - Natura giuridica - Differenza rispetto alle sanzioni amministrative ed a quelle tributarie - Conseguenze - Trasmissibilità agli eredi della relativa obbligazione - Esclusione.

 

Mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla l. n. 689 del 1981) e quelle tributarie (di cui alla l. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25315 del 24/08/2022 (Rv. 665572 - 01)

 

Corte

Cassazione

25315

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