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Accertamento con metodo sintetico del reddito (c.d. redditometro) – Cass. n. 1454/2021
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - valutazione della base imponibile - accertamento induttivo o sintetico - Accertamento con metodo sintetico del reddito (c.d. redditometro) - Rate di ammortamento del mutuo e canoni di locazione - Modalità applicative del d.m. 10 settembre 1992 - Addizione all'importo tabellare della residenza principale in proprietà - Successiva moltiplicazione del coefficiente tabellare e riduzione di una unità - Fondamento - Differenze coi nuovi redditometri ex d.m. 24 dicembre 2012 e d.m. 16 settembre 2015.
In caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (c.d. redditometro), le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) delle residenze principali e secondarie, ove sia applicabile "ratione temporis" il d.m. 10 settembre 1992, devono essere prima addizionate all'importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità; ciò in quanto tale meccanismo - a differenza del nuovo redditometro di cui ai d.m. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento - considerava la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1454 del 25/01/2021
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