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Accise sull'energia elettrica - Soggetto passivo dell'imposta - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 10684 del 05/06/2020 (Rv. 657862 - 01)
Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) - Accise sull'energia elettrica - Soggetto passivo dell'imposta - Nozione - Obbligo di pagamento dei relativi diritti - Insorgenza - Momento di fatturazione al consumatore finale o di immissione in consumo - Cessioni intermedie prive della condizione di esigibilità - Rilevanza meramente privatistica - Obbligati al pagamento - Destinatari del debito di imposta - Condizioni.
In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell'imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all'atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di un'esenzione, o comunque all'atto dell'immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell'ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l'amministrazione finanziaria. Più ampio del novero dei soggetti passivi dell'imposta è quello degli obbligati al pagamento di essa, che rispondono del debito d'imposta, pur non avendone realizzato i fatti generatori, qualora nei loro confronti se ne sia verificata la condizione di esigibilità.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 10684 del 05/06/2020 (Rv. 657862 - 01)
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