Skip to main content

FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA 

 BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot)  DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile -  Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazionecertificata dalla Rivista Giuridica Foro EuropeoA cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui


Imposta relativa alla registrazione di una sentenza in tema di successione ereditaria, liquidata dall’Agenzia delle Entrate –Cass. n. 10257/2020

Impugnazione dalla contribuente  dell’avviso di pagamento, non essendo l’imposta dovuta, poiché era stata cancellata la trascrizione della domanda giudiziale con accordo transattivo tra le parti che prestavano acquiescenza agli effetti civili della sentenza (da considerarsi inesistenti per loro volontà) – La Commissione tributaria regionale (C.T.R.), in riforma della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso della contribuente - Corte di Cassazione, sez. V, ordinanza n. 10257 del 29 maggio 2020.  

IMPOSTA

REGISTRAZIONE

SUCCESSIONE EREDITARIA

Imposta di registro di provvedimento giudiziale liquidata dall’Agenzia delle Entrate – Rigetto dell’impugnativa dell’avviso di pagamento da parte della contribuente e ricorso per cassazione della stessa – Corte di  Cassazione, sez. V, ordinanza  n. 10257 del 29 maggio 2020 a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Fatto. Una contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado l’avviso di pagamento dell’imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate, in quanto dovuta su di una sentenza resa in una controversia di successione ereditaria nella quale essa ricorrente era stata parte. Assumeva che l’imposta non era dovuta poiché, a seguito di un accordo transattivo raggiunto, le parti avevano cancellato la trascrizione della domanda giudiziale, escludendo, in particolare, l’efficacia degli effetti civili della sentenza nei loro confronti.

La  domanda veniva accolta dalla Commissione di primo grado, mentre la Commissione Tributaria regionale d’appello rigettava il ricorso dalla stessa proposto.

Avverso quest’ultima decisione la  contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base dei seguenti motivi: in rito, per la mancata notifica e partecipazione di tutti i soggetti partecipanti al procedimento concluso con la sentenza oggetto di imposizione, obbligati solidali e, come tali, litisconsorti necessari; nel merito, per l’illegittimità dell’avviso, in quanto  fondato sul valore dell’immobile ceduto (mentre la controversia aveva ad oggetto solo la reintegra della quota di legittima e non anche il legato concesso dal “de cuius” alla contribuente) e per il fatto che la sentenza aveva disposto la mera reintegra della quota di legittima e non anche un trasferimento immobiliare, presupposto dell’imposta contestata.

Decisione. La Suprema Corte, ha respinto il ricorso per essere infondati o inammissibili i motivi dedotti.

Il primo motivo è infondato, in quanto, pur essendo solidalmente obbligati tutte le parti del giudizio al pagamento dell’imposta di registro, “sul piano processuale il rapporto di solidarietà passiva si risolve in un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui il giudizio è da ritenersi validamente instaurato(per scelta della stessa contribuente) con la citazione  in giudizio del solo ufficio impositore”; il secondo motivo è inammissibile in quanto “trattasi di un motivo nuovo, il cui esame è precluso in sede di legittimità, non essendo stato dedotto dinanzi ai giudici del merito, né rilevabile d’ufficio”; il terzo motivo, infine, è infondato, “poiché l’imposta oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato concerne un atto giudiziario e non  un atto di trasferimento immobiliare, per cui ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 131/1986, il presupposto del tributo deve individuarsi, come  correttamente avvenuto nella specie, nell’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione”.

  

CORTE

CASSAZIONE

10257

2020

 

CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO

2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE

Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani.  . LEGGI TUTTO

CORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA

Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO

CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. .  LEGGI TUTTO

CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . .  LEGGI TUTTO