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Marche da bollo in euro
Marche da bollo in euro - Agenzia delle entrate provvedimento 16 ottobre 2002 - Istituzione di nuove marche da bollo a tassa fissa. (GU n. 252 del 26-10-2002)
Agenzia delle entrate provvedimento 16 ottobre 2002
Istituzione di nuove marche da bollo a tassa fissa. (GU n. 252 del 26-10-2002)
IL DIRETTORE dell'Agenzia
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Istituzione di marche da bollo a tassa fissa.
1.1. Sono istituite le marche da bollo a tassa fissa nei seguenti valori:
a) euro 0,77; euro 0,78; euro 2,46; euro 2,87; euro 3,10; euro 3,62; euro 3,70, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento;
b) euro 4,65; euro 4,93; euro 5,16; euro 6,19; euro 6,20; euro 7,23; euro 8,26; euro 10,32; euro 12,39; euro 15,49, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 2 al presente provvedimento.
Motivazioni.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede nei relativi allegati 1, 6, 7 ed 8, le tabelle con i nuovi importi per i diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per
conto dello Stato.
Inoltre, il comma 11-bis dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiunto dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, in sede di conversione del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, prevede che "Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo ordinarie".
Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, il presente provvedimento istituisce le nuove marche da bollo secondo gli importi stabiliti nelle tabelle 1, 6, 7 ed 8 allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, aventi le caratteristiche tecniche indicate negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento.
Riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
legge 10 maggio 2002, n. 91: conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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