Skip to main content

FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA 

 BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot)  DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile -  Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazionecertificata dalla Rivista Giuridica Foro EuropeoA cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui


Giurisdizione tributaria - istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori

Giurisdizione tributaria - istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori - l'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Ordinanza del 1 luglio 2010, n. 15647)

Giurisdizione tributaria - istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori - l'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Ordinanza del 1 luglio 2010, n. 15647)

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Ordinanza del 1 luglio 2010, n. 15647

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 1/10/2008, la srl Pe. Pe. ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Brindisi il rigetto, da parte della spa Eq. ET. , della sua istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori;

che dopo essersi costituita in giudizio, la spa Eq. ET. ha presentato istanza ex articolo 41 c.p.c., per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione del fatto che quello attivato dall'istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito del quale il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere attribuito dalla legge al gestore del servizio pubblico di riscossione che, per di piu', dava vita ad un rapporto del tutto autonomo e distinto da quello cui aveva fatto seguito l'iscrizione a ruolo;

che la srl Pe. Pe. non ha depositato controricorso, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'atto impugnato non atteneva all'accertamento o alla determinazione del carico fiscale, ne' rientrava nell'elenco tassativo di quelli ricorribili davanti alle Commissioni Tributarie;

che cosi' riassunte le posizioni delle parti e premesso, altresi', che nel corso dell'adunanza in camera di consiglio il PG ha modificato le precedenti conclusioni, richiedendo la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, giova rammentare che in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 19, e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficolta', puo' richiedere (un tempo all'Amministrazione e oggi) all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento in piu' rate mensili; che trattasi, all'evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessita' del debitore, per il quale rappresenta quindi un' "agevolazione", che anche nel linguaggio comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione;

che a seguito della riforma di cui alla Legge n. 448 del 2001, articolo 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse e, dunque, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione che non attengano al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui piu' alcuna questione sull'an, il quantum o le modalita' di esecuzione del rimborso (C. Cass. 2002/10725, 2005/(14331 e 2008/19505);

che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella della esecuzione vera e propria, anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, percio', una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni;

che conformemente a quanto gia' stabilito da C. Cass. 2010/7612, va pertanto ribadito che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attivita' difensiva da parte della srl Pe. Pe. .

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla srl Pe. Pe. .

CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO

2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE

Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani.  . LEGGI TUTTO

CORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA

Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO

CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. .  LEGGI TUTTO

CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . .  LEGGI TUTTO