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Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - ricorsi - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17264 del 13/07/2017

Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Art. 14, comma 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Norma speciale rispetto all’art. 2560 c.c. - Ambito - Mancata richiesta del certificato di debenza - Conseguenze.

In tema di riscossione dei tributi, l'art. 14, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, relativo alla cessione di azienda conforme a legge, è norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., che, per evitare che sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico, estende la responsabilità solidale e sussidiaria del concessionario anche alle imposte ed alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell'Ufficio. La mancata richiesta del certificato di debenza da parte del cessionario non comporta un'estensione della sua responsabilità rispetto a quella delineata dal combinato disposto dei commi 1 e 2 della citata norma, ma gli impedisce di avvalersi dell'eventuale effetto liberatorio anticipato.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17264 del 13/07/2017

 

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