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tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - plusvalenze patrimoniali – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 245 del 09/
Contestazione di plusvalenza patrimoniale realizzata attraverso cessione onerosa di immobile - Prova della parziale simulazione dell'operazione - Onere a carico dell'Amministrazione finanziaria - Adempimento mediante presunzioni semplici - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 245 del 09/01/2014
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di fornire la prova che l'operazione è parzialmente (quanto al prezzo di vendita) simulata, spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale adduca l'esistenza di maggiori ricavi, e può essere adempiuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale), rimanendo a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 245 del 09/01/2014
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