Contratto di appalto - Risoluzione - Domanda ex art. 936, comma 2, c.c. da parte dell’appaltatore per il pagamento dei compensi per un importo riferibile al solo valore dei materiali e della manodopera al proprietario del terreno e non al committente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In caso di risoluzione del contratto di appalto, non è ammissibile la domanda proposta, ex art. 936, comma 2, c.c., dall'appaltatore nei confronti del proprietario del terreno e non del committente; tale disposizione è infatti applicabile solo quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia, con il proprietario del fondo, alcun rapporto giuridico, reale o personale, ipotesi che non ricorre quando l'opera è stata eseguita in adempimento di un contratto stipulato con persona diversa dal proprietario, posto che, in tal caso, l'appaltatore entra in relazione con la cosa in via esclusivamente secondaria, per effetto dell'incarico conferitogli.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4813 del 24/02/2025 (Rv. 674020-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0936