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Diritto del dipendente – Cass. n. 31072/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - in genere - Contratti a termine - Assunzioni a tempo indeterminato - Diritto di precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 quater, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Natura giuridica - Manifestazione di volontà - Modalità - Fattispecie.

 

Il diritto del dipendente, che abbia prestato la propria attività lavorativa presso la stessa azienda in forza di contratti a tempo determinato scaduti, di essere assunto con precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 quater, del d.lgs. n. 368 del 2001, qualora il datore di lavoro intenda optare per nuove assunzioni a tempo indeterminato, è condizionato alla previa espressione da parte sua di volontà "in tal senso", senza necessità del ricorso a formule sacramentali o del riferimento alla disposizione che lo prevede. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il riferimento del lavoratore all'assunzione "nei tempi e modi previsti dalle disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro", unitamente alla manifestazione della volontà di essere assunto ed all'indicazione dei contratti intercorsi fra le parti, corrisponda in modo adeguato e sufficiente alle esigenze di certezza del diritto sottostante alla norma, pur in difetto di preciso riferimento alla disposizione legislativa citata).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31072 del 02/11/2021 (Rv. 662714 - 01)

 

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