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Licenziamento individuale per giustificato motivo – Cass. n. 7068/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Aziende speciali delle Camere di commercio - Impossibilità di prosecuzione dell'attività - Giustificato motivo oggettivo di licenziamento - Omesso accorpamento con altre aziende speciali ex art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 219 del 2016 - Principi in materia di obbligo del "repêchage" - Applicabilità - Esclusione.

Nell'ipotesi di licenziamento del personale in servizio presso le aziende speciali delle Camere di commercio per giustificato motivo oggettivo, consistente nell'accertata impossibilità di prosecuzione dell'attività per grave dissesto economico, la giustificatezza del recesso non è esclusa dal mancato accorpamento con altre aziende speciali ex art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 219 del 2016, trattandosi di normativa speciale, che prevede l'aggregazione non come obbligatoria ma solo in presenza di determinati presupposti; né, rispetto alle altre aziende speciali, sono applicabili i principi in tema di obbligo di "repêchage", trattandosi di un contesto plurisoggettivo (rispetto alla ricollocazione del lavoratore nella medesima azienda) caratterizzato dal perseguimento di interessi pubblicistici (rispetto al regime privatistico).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7068 del 12/03/2021 (Rv. 660635 - 01)

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