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Lavoro - lavoro subordinato - retribuzione - determinazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6621 del 30/07/1987

Retribuzione giornaliera - determinazione in misura pari a quella della retribuzione mensile divisa per trenta giorni - validità.

La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, costituendo il corrispettivo non solo della prestazione lavorativa svolta dal dipendente nelle singole giornate lavorative ma anche dell'Obbligo di collaborazione con l'imprenditore (Obbligo che comporta lo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e la cui continuità non è esclusa dalle pause lavorative), compensa non soltanto i giorni di lavoro effettivo ma anche le giornate di riposo settimanale, senza peraltro che il criterio di suddivisione della retribuzione mensile come comprensiva o meno delle giornate di riposo abbia carattere cogente. Pertanto, al fine della Determinazione della retribuzione giornaliera per la quantificazione della base di calcolo di istituti cosiddetti indiretti (nella specie, compenso per lavoro straordinario), l'autonomia negoziale delle parti (nella specie, art. 15 del C. C. n. Legge 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie) legittimamente può stabilire che detta retribuzione giornaliera sia pari alla retribuzione mensile divisa per trenta giorni anziché per il numero (ventisei) delle giornate lavorative mensili.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6621 del 30/07/1987

 

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