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Centrali rischi e garanzie per i consumatori - iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) Garante della privacy
Centrali rischi e garanzie per i consumatori - L'iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) di una posizione debitoria è lecita solo se ne è stato dato preavviso al consumatore che ha chiesto il finanziamento. I dati presenti nei Sic, le banche dati contenenti informazioni sull'affidabilità finanziaria delle persone che una volta si chiamavano “centrali rischi” private, devono comunque essere sempre corretti ed aggiornati. Garante della privacy newsletter n. 344d del 16 dicembre
Centrali rischi e garanzie per i consumatori -
L'iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) di una posizione debitoria è lecita solo se ne è stato dato preavviso al consumatore che ha chiesto il finanziamento. I dati presenti nei Sic, le banche dati contenenti informazioni sull'affidabilità finanziaria delle persone che una volta si chiamavano “centrali rischi” private, devono comunque essere sempre corretti ed aggiornati. Garante della privacy newsletter n. 344d del 16 dicembre 2010
Centrali rischi e garanzie per i consumatori
L'iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) di una posizione debitoria è lecita solo se ne è stato dato preavviso al consumatore che ha chiesto il finanziamento. I dati presenti nei Sic, le banche dati contenenti informazioni sull'affidabilità finanziaria delle persone che una volta si chiamavano “centrali rischi” private, devono comunque essere sempre corretti ed aggiornati.
Lo ha ribadito il Garante che ha fatto cancellare da un Sic i dati relativi ad un finanziamento chiesto da un cittadino. L'interessato, al momento di richiedere un mutuo ipotecario, aveva infatti scoperto di essere stato iscritto, a sua insaputa, come cattivo pagatore da una finanziaria dalla quale aveva in passato ricevuto un prestito.
Nel corso dell'istruttoria la finanziaria ha sostenuto che l'iscrizione dell'interessato per una “sofferenza realmente esistita e mai sanata” era stata determinata dal fatto che il cliente aveva corrisposto solo trentacinque rate su trentasei previste dal piano di restituzione. Il beneficiario del finanziamento, invece, ha potuto dimostrare di aver pagato tutte le rate previste, delle quali una, presumibilmente per errore, non era stata registrata dalla finanziaria.
E' emerso, inoltre, che nonostante il finanziamento si fosse estinto già nel febbraio 2003, l'annotazione nei sistemi di informazioni creditizie risultava avvenuta solo nel luglio 2008 e che, nel periodo intercorso, il cliente non aveva ricevuto alcun sollecito per presunti ritardi nei pagamenti, né alcun preavviso di imminente segnalazione del suo nominativo nei Sic.
Il Garante, nel motivare il provvedimento (relatore Giuseppe Chiaravalloti) con il quale ha imposto alla finanziaria di far cancellare dal Sic i dati relativi al finanziamento del suo vecchio cliente, ha ricordato che il Codice di deontologia e buona condotta per sistemi informativi (www.garanteprivacy.it, doc. web n 1556693) prevede che, in caso di ritardi nei pagamenti, il consumatore debba essere sempre avvisato preventivamente dell'imminente segnalazione in centrali rischi e che tali banche dati debbano contenere solo informazioni personali esatte e aggiornate.
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