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Obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone)

Indennità per l'utilizzo sine titulo di immobili a fini istituzionali - Riduzione ex art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - Efficacia temporale - Dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 95 del 2012 - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25077 del 12/09/2025 (Rv. 676354 - 01) La riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a, del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo sine titulo di immobili, a fini istituzionali, da parte delle Amministrazioni centrali (come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009), nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità della riduzione all'indennità di occupazione di un immobile già condotto in locazione da un Ministero, in virtù di contratto scaduto in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95 del 2012, in relazione al lasso di tempo trascorso tra questa - 7 luglio 2012 - e il rilascio del bene).
  • Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4, Legge 07/08/2012 num. 135, Decreto Legge 24/04/2014 num. 66 art. 24 com. 4 lett. A, Legge 23/06/2014 num. 89, Legge 31/12/2009 num. 196 art. 1 com. 3
  • Massime precedenti: Massime precedenti Conformi: N. 163 del 2023 Rv. 666491 - 01