Contratti in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19404 del 14/07/2025 (Rv. 675683 - 01)
Disciplina in tema di locazione finanziaria ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 - Contenuto - Estensione al contratto di fornitura - Esclusione Fattispecie.
La previsione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 - secondo la quale la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente non è vietata, essendo piuttosto il concedente tenuto ad assicurare che i beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria siano accompagnati dalle certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge - non si estende al contratto di fornitura dei beni ivi individuati, contratto che sarà conseguentemente nullo per contrarietà a norme imperative ove risulti l'inosservanza delle norme in tema di sicurezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i rilievi di invalidità del negozio, concernenti l'inosservanza delle norme in materia di sicurezza imposti dalla direttiva macchine 98/37/CE, sono stati erroneamente ritenuti rilevanti rispetto al contratto di leasing di un robot per l'automazione della saldatura dei container, privo degli anzidetti requisiti, e non al collegato contratto di fornitura del medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19404 del 14/07/2025 (Rv. 675683 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1346
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