Magistrati e funzionari giudiziari - magistrati
Termine di decadenza ex art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988 (ratione temporis applicabile) - Decorrenza - Definizione del procedimento in cui si è verificato il fatto dannoso - Epoca di verificazione delle conseguenze dannose - Irrilevanza - Fattispecie.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22703 del 06/08/2025 (Rv. 676202 - 01) In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai fini della decorrenza del termine di decadenza dell'azione risarcitoria di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, occorre aver riguardo alla definizione del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto dannoso (danno-evento), senza che rilevi il momento del verificarsi delle conseguenze pregiudizievoli subite (danno-conseguenza). (Nella specie la S.C., con riguardo alla domanda proposta da una società per il risarcimento dei danni correlati a un'interdittiva antimafia, disposta in conseguenza dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un suo socio, ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il dies a quo del termine decadenziale nella data di conclusione del subprocedimento cautelare che aveva condotto all'annullamento della suddetta ordinanza restrittiva, escludendo la rilevanza, a tal fine, del successivo giudizio di merito, definitosi con l'assoluzione dell'imputato e la conseguente revoca della interdittiva antimafia).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22703 del 06/08/2025 (Rv. 676202 - 01) In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai fini della decorrenza del termine di decadenza dell'azione risarcitoria di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, occorre aver riguardo alla definizione del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto dannoso (danno-evento), senza che rilevi il momento del verificarsi delle conseguenze pregiudizievoli subite (danno-conseguenza). (Nella specie la S.C., con riguardo alla domanda proposta da una società per il risarcimento dei danni correlati a un'interdittiva antimafia, disposta in conseguenza dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un suo socio, ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il dies a quo del termine decadenziale nella data di conclusione del subprocedimento cautelare che aveva condotto all'annullamento della suddetta ordinanza restrittiva, escludendo la rilevanza, a tal fine, del successivo giudizio di merito, definitosi con l'assoluzione dell'imputato e la conseguente revoca della interdittiva antimafia).