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Risarcimento danno - Nozione di insidia in ambito privatistico
Risarcimento danno - Nozione di insidia in ambito privatistico - art. 2043 c.c. - una sentenza del tribunale di Roma (Sentenza n. 37275/00)
Il Tribunale di Roma, confermando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha rigettato la domanda proposta ex art. 2043 c.c. ritenendo che la nozione di insidia in ambito privatistico deve concretizzarsi in una situazione di pericolo occulto per la cui sussistenza occorrono congiuntamente gli elementi della non visibilità e non prevedibilità del pericolo, nonchè ex art. 2051 c.c. in quanto l’affermazione di tale responsabilità presuppone che il danno si sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l’insorgenza in questa di un processo dannoso ancorchè provocato da elementi esterni.
avv. Marco Vincenti - Foro di Roma
Sentenza n. 37275/2000
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile -
in persona del giudice dott.ssa Silvia Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 30928/98del R.G.A.C., trattenuta in decisione all’udienza del 13/7/2000, vertente
tra
- <............................>, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso l’avv. Domenico Gentile, che la rappresenta e difende per procura apposta a margine dell’atto di citazione;
- attrice -;
e
- Assitalia -Le Assicurazioni d’Italia- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Siacci n. 38, presso l’Avv. Marco Vincenti, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza del 13/7/2000 le parti concludevano come da verbale in pari data;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato all’Assitalia S.p.A., <............................>, assumeva: - che, in data 29/3/95 mentre camminava sul marciapiede sito in Via Simone Martini, giunta all’altezza dell’Agenzia del Credito Italiano scivolava sulle griglie metalliche prospicienti l’immobile, di proprietà dell’Assitalia S.p.A.;
che alcune di tali griglie, quelle situate in corrispondenza agli ingressi di uffici e negozi, erano coperte da tappeti di materiale metallico, posti in opera dalla società convenuta come prescritto dal Comune;
che l’alternarsi di griglie coperte e scoperte, creando un dislivello, costituiva per i passanti un’insidia;
che a seguito della caduta l’attrice aveva riportato lesioni con postumi permanenti;
tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della predetta convenuta anche quale proprietaria e custode dell’edificio ex. art. 2051c.c. al risarcimento dei danni patiti.
L’Assitalia -Le Assicurazioni d’Italia- S.p.A., nel costituirsi si opponeva alla domanda, della quale chiedeva il rigetto.
Nel corso dell’istruzione veniva svolto l’interrogatorio formale delle parti, escussi i testi ed espletata c.t.u. medico-legale sulla persona di <............................>.
Precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 13 luglio 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che la domanda della <..................> non possa essere accolta.
Va innanzitutto rilevato che dall’istruzione svolta non è risultato provato il fatto storico posto a fondamento della domanda in quanto nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta.
Tuttavia, a prescindere dalla mancanza di prova circa le modalità della caduta, va rilevato che comunque dalle deposizioni testimoniali assunte non è emerso che le griglie metalliche presentassero anomalie o rotture.
Dalle foto prodotte emerge inoltre che solo una parte del marciapiede era occupato dalle griglie e che effettivamente alcune erano "rivestite" da tappetini ed altre no e che il luogo, così come appare, non presenta certamente i caratteri dell’insidia necessari per far valere la colpa extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.
E’ noto che per giurisprudenza costante della Suprema Corte la nozione di insidia si concretizza in una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) per la cui sussistenza occorrono congiuntamente l’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità di esso (Cass.79/1096, 79/620,79/375,84/5333).
Nel caso di specie tali presupposti non ricorrono, atteso che l’evento è avvenuto di giorno; che - come si desume dalle fotografie in atti - la copertura alternata delle griglie è perfettamente visibile da quanti vi si approssimano e che comunque esse non ricoprono che una parte del marciapiede e, pertanto, potevano ben essere evitate dall’attrice.
Quanto sopra esposto induce a ritenere che l’attrice abbia percepito perfettamente la situazione dei luoghi e che, pertanto, non sia incorsa in alcun’insidia.
Neppure è pertinente nel caso di specie il richiamo alla norma di cui all’art. 2051 c.c. posto che, per giurisprudenza costante, tale responsabilità presuppone che "il danno si sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l’insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni..." (v. Cass., Sez. III 23 ottobre 1990 n. 10277).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda proposta da <............................> nei confronti della Assitalia -Le Assicurazioni d’Italia- S.p.A.;
- condanna <............................> a rimborsare all’Assitalia -Le Assicurazioni d’Italia- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in L. 400.000 per spese, L. 2.300.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorari, oltre IVA e CPA
Così deciso in Roma il 21/11/2000
IL GIUDICE
Silvia Di Matteo
depositata il 27/11/2000
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