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Misure di sicurezza

Misure di sicurezza - Anche dopo la novella apportata dalla Legge n. 134 del 2003 all'articolo 445 c.p.p., comma 1, (che ha esteso l'applicabilita' - in caso di pena patteggiata -..i. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 8 aprile 2010, n. 13229)

Misure di sicurezza  - Anche dopo la novella apportata dalla Legge n. 134 del 2003 all'articolo 445 c.p.p., comma 1, (che ha esteso l'applicabilita' - in caso di pena patteggiata - della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'articolo 240 c.p e non piu' soltanto a quelle previste dal detto articolo 240 c.p., comma 2, come ipotesi di confisca obbligatoria), il giudice e' tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, subordinatamente, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in merito alla provenienza dei beni confiscati. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 8 aprile 2010, n. 13229

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 8 aprile 2010, n. 13229


OSSERVA

Con sentenza in data 25.05.2009 il Tribunale di Roma applicava, ex articolo 444 c.p.p., a Ka. Is. La. e a An. Es. Om. la pena della reclusione e della multa per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e disponeva la confisca "del denaro in sequestro".

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione:

- sulle ragioni che avevano precluso l'applicazione dell'articolo 129 c.p.p.;

- sulla disposta confisca del denaro sequestrato del quale non era stata accertata la provenienza delittuosa.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il motivo sulla disapplicazione dell'articolo 129 c.p.p. e' infondato.

Con la sentenza di patteggiamento deve essere controllata la legittimita' dell'accordo e del suo contenuto, sicche' il giudice deve motivare, sia pure succintamente, data la peculiarita' del giudizio sui punti concordati che costituiscono il presupposto della decisione, nonche' sull'insussistenza delle condizioni d'applicabilita' dell'articolo 129 c.p.p..

Col patteggiamento, l'imputato non puo' piu' dolersi di quanto ha concordato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla quantificazione della pena perche' "uno volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro richieste, queste non possono essere piu' revocate; il che implica che ogni questione concernente le prava in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali nullita' verificatesi nella fase procedimentale, l'entita' e le modalita' di determinazione dello pena non possono costituire motivo d'impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p." (Cassazione Sezione 1, n. 9806545 RV 209894 21/11/1997 - 26/02/1998, PG in proc. Aufiero ed altro).

Nella specie, il Tribunale ha assolto l'obbligo della motivazione rilevando che dagli atti non emergevano elementi a favore dell'innocenza degli imputati, neppure dagli stessi segnalati in termini di concretezza, sicche' e' sufficiente la verifica negativa dell'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 129 c.p.p..

L'altro motivo e' fondato.

Anche dopo la novella apportata dalla Legge n. 134 del 2003 all'articolo 445 c.p.p., comma 1, (che ha esteso l'applicabilita' - in caso di pena patteggiata - della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'articolo 240 c.p e non piu' soltanto a quelle previste dal detto articolo 240 c.p., comma 2, come ipotesi di confisca obbligatoria), il giudice e' tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, subordinatamente, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in merito alla provenienza dei beni confiscati.

Tale obbligo di motivazione, nella specie, non e' stato puntualmente adempiuto con riferimento al denaro sequestrato avendo il Tribunale soltanto asserito che trattasi di provento di presumibile attivita' ai spaccio.

Pertanto la sentenza va, sul punto, annullata con rinvio al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, e rinvia al Tribunale.

Rigetta il ricorso nel resto.

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