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Truffa - Utilizzare lo skipass altrui
Penale - Truffa - Utilizzare lo skipass altrui non fa scattare il reato di truffa.- Il fatto non costituisce reato - Necessario il danno patrimoniale e la volonta' di raggirare il personale preposto alla risalita (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 16 settembre 2010, n. 33725
Truffa - Utilizzare lo skipass altrui non fa scattare il reato di truffa.- Il fatto non costituisce reato - Necessario il danno patrimoniale e la volonta' di raggirare il personale preposto alla risalita (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 16 settembre 2010, n. 33725
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 16 settembre 2010, n. 33725
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, in sede di rinvio, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa contestato a Zu. Pi. e, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti civili, ha condannato l'imputata al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede.
La vicenda risale al *** quando l'imputata venne sorpresa da Pe.Gi. An. , addetto agli impianti di risalita delle funivie di ***, ad utilizzare uno skypass intestato al marito, Pi. Li. .
2. - Nell'interesse dell'imputata ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia, censurando la sentenza sotto diversi profili, tutti volti a sostenere l'insussistenza del reato.
3. - La parte civile, Fu. Ma. di. Ca. s.p.a., tramite il suo difensore ha depositato una memoria difensiva, con cui ha preliminarmente eccepito la tardivita' del ricorso dell'imputata, chiedendo nel merito il rigetto dei motivi proposti.
4. - Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione con cui la parte civile sostiene la tardivita' del ricorso presentato dall'imputata, di cui chiede l'inammissibilita'.
Nel giudizio d'appello l'imputata era contumace, sicche' il termine di trenta giorni per proporre ricorso non decorre dal deposito della sentenza, cosi' come sostenuto dalla parte civile nella sua memoria, ma dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, cosi' come previsto dall'articolo 585 c.p.p., comma 2, lettera d).
Nella specie tale avviso risulta notificato in data 22.11.2007, per cui deve ritenersi tempestivo il ricorso che e' stato presentato il 22.12.2007.
5. - Il ricorso deve essere accolto - sebbene per motivi parzialmente diversi da quelli dedotti - e la sentenza annullata limitatamente agli effetti civili.
Secondo la Corte d'appello il reato di truffa sussiste in quanto la Zu. avrebbe simulato di essere intestataria della tessera abilitante all'uso degli impianti di risalita, tessera che invece era stata rilasciata al marito, e tale simulazione sarebbe stata posta in essere al fine di indurre in errore il gestore degli impianti.
Gli stessi giudici riconoscono pero' un elemento di dubbio sulla sussistenza della truffa, in particolare con riferimento all'elemento del danno patrimoniale, sostenendo la difficolta' di individuarlo qualora l'imputata si fosse limitata ad una sola risalita. Il dubbio su tale elemento costitutivo del reato viene risolto rilevando che la Zu. aveva usufruito degli impianti nei due giorni precedenti.
Invero, deve rilevarsi che tale conclusione appare del tutto illogica, in quanto la circostanza, pacifica, che l'imputata avesse utilizzato gli impianti di risalita nei giorni precedenti e' elemento irrilevante rispetto all'esistenza del reato contestato, in quanto non prova che anche in tali occasioni abbia utilizzato lo sky pass del marito.
L'evidente illogicita' del ragionamento compiuto dai giudici porta necessariamente a ritenere che la condotta dell'imputata deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui venne sorpresa ad utilizzare la tessera del marito e, quindi, occorre considerare la testimonianza del funiviere, Pe. Gi. An. , il quale ha riferito di avere visto l'imputata "che ha provato una tessera che non andava" e che "poi ha provato con un'altra tessera". Questa e' la condotta che deve essere presa in esame, prescindendo da ogni riferimento a quanto sarebbe accaduto "nei giorni precedenti", con la conseguenza che appare estremamente difficile ritenere che la condotta dell'imputata, cosi' delimitata, possa aver configurato il reato di truffa, in quanto almeno due elementi della fattispecie risultano non provati. Infatti, oltre all'elemento del danno patrimoniale la cui sussistenza, secondo quanto sostenuto dalla stessa sentenza impugnata, sarebbe da escludere in presenza di una sola risalita effettuata dalla Zu. con la tessera del marito, deve rilevarsi che viene meno anche l'elemento soggettivo della truffa, non potendo escludersi che vi sia stata, da parte dell'imputata, una utilizzazione della tessera del marito dovuta al mancato funzionamento della propria, ipotesi questa che non viene smentita affatto dalla testimonianza del Pe. , che ha fatto riferimento al tentativo della sciatrice di utilizzare una prima tessera. In altri termini non vi sono elementi idonei a dimostrare che l'imputata abbia voluto, con coscienza e volonta', indurre, con artifizi e raggiri, in errore la societa' di gestione degli impianti, dovendo escludersi che si sia rappresentata tutti gli elementi del fatto tipico, compresi i due aspetti correlativi del danno e del profitto ingiusto, dell'evento consumativo della truffa.
In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.
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