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Ingiuria - offesa all'onore ed il decoro mediante e-mail -

Ingiuria - offesa all'onore ed il decoro mediante e-mail - Trattandosi di ingiurie epistolari, invece, anche se lo scritto è stato materialmente inviato a persone diverse dall'offeso, il delitto si perfeziona alla condizione che l'agente, all'atto dell'invio, abbia avuto indubbia consapevolezza che lo stesso sarebbe stato comunicato all'offeso (Corte di Cassazione, Sentenza del 21 aprile 2008 n. 16425)

Ingiuria - offesa all'onore ed il decoro mediante e-mail - Trattandosi di ingiurie epistolari, invece, anche se lo scritto è stato materialmente inviato a persone diverse dall'offeso, il delitto si perfeziona alla condizione che l'agente, all'atto dell'invio, abbia avuto indubbia consapevolezza che lo stesso sarebbe stato comunicato all'offeso (Corte di Cassazione, Sentenza del 21 aprile 2008 n. 16425 )

Corte di Cassazione, Sentenza del 21 aprile 2008 n. 16425

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace di Bassano del Grappa con sentenza 27.9.2005 assolveva F. G. dal reato di cui all'art. 594 co. 2° c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste". All'imputato era stato addebitato di aver offeso l'onore ed il decoro di G. A. mediante e-mail contenente le seguenti espressioni: "propongo di non accettare più questa presa in giro.... si può far capire in modo chiaro alla sig.ra G. che non si è più disposti a passare da fessi e che la disonestà non può diventare un vanto....non c'era bisogno di rendere così esplicita tanta sfacciataggine arrivando ad abusare dei congedi parentali".

Il decidente premetteva che la G. aveva trovato nel cassetto della propria scrivania, in ufficio, detta e-mail, che era stata inviata dall'imputato (il quale ne aveva ammesso la paternità) a vari dipendenti della ditta in cui entrambi lavorano, ma non all'indirizzo di posta elettronica della predetta, unitamente ad una dichiarazione anonima. Osservava, quindi, che, siccome la missiva non era stata direttamente indirizzata alla persona offesa, non risultava realizzato l'elemento oggettivo del reato contestato. Avverso la sentenza proponeva appello, "agli effetti del risarcimento e della condanna penale", la parte civile G. A. denunciando, anzitutto, "l'omessa contestazione nell'imputazione del reato di cui all'art. 595 c.p.".

Sosteneva che, nel ricorso immediato proposto ai sensi dell'art. 21 D.L.vo n. 274/2000, la G. era stata chiarissima nel richiedere che si procedesse, nei confronti del F., per i reati di diffamazione ed ingiuria, mentre il pubblico ministero aveva inspiegabilmente omesso di contestare l'ipotesi della diffamazione.

Assumeva, quindi, che, in ogni caso, anche il reato di ingiuria era nella specie configurabile. Il tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza 25.1.2006 - premesso che, ai sensi dell'art. 38 D.L.vo n. 274/2000, il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace "negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero" e che il pubblico ministero, essendo il reato sanzionabile solo con pena pecuniaria, avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 36 dello stesso decreto, proporre solo ricorso per cassazione - qualificava l'impugnazione come ricorso, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione.

Deve premettersi che l'ordinanza è stata adottata in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 20.2.2006 n. 46 e quindi nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 36. Ciò premesso, va rilevato, anzitutto, che non è censurabile la determinazione dell' organo dell'accusa di contestare il reato di ingiuria. Infatti, ai sensi dell'art. 25 comma 2° D.L.vo n. 274/2000, il pubblico ministero che non ritenga il ricorso proposto ai sensi dell'art. 21 inammissibile o infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, "formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso". Deve quindi osservarsi che nella sentenza erroneamente si afferma che, siccome la missiva non era stata inviata direttamente alla persona offesa, il reato non era configurabile.

Trattandosi di ingiurie epistolari, invece, anche se lo scritto è stato materialmente inviato a persone diverse dall'offeso, il delitto si perfeziona alla condizione che l'agente, all'atto dell'invio, abbia avuto indubbia consapevolezza che lo stesso sarebbe stato comunicato all'offeso Cass. Sez. 2, 17.10.1961; Cass. Sez. 2, 19.4. 1958). Nella specie, pur a fronte del tenore della missiva ("... si può far capire in modo chiaro alla sig.ra G. che non si è più disposti a passare da fessi ....") il decidente non ha minimamente valutato se, in tale contesto, l'imputato fosse stato perfettamente consapevole del fatto che la missiva sarebbe stata portata alla conoscenza della persona offesa. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, anche agli effetti penali, al giudice di pace che, alla luce del principio enunciato, tragga liberamente le opportune conclusioni, colmando la lacuna evidenziata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata anche agli effetti penali e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di Bassano del Grappa.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 APRILE 2008

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