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Delitti contro l'economia pubblica -commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine
evoluzione normativa - conseguenze in tema di sequestro - Con la decisione in esame la Corte ha precisato che, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (in tema di tutela penale del c.d. made in Italy) dall’art. 16 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 - conv. con modd. dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 - non costituisce più reato l’omessa indicazione del luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti all’estero su cui siano apposti marchi di aziende italiane, attesa, da un lato, l’abrogazione espressa operata dall’art. 16, comma ottavo, del d.l. citato dell’art. 17, comma quarto, della L. 23 luglio 2009, n. 99 e, dall’altro, l’inserimento, all’art. 4 della L. n. 350/2003, del comma 49-bis che non prevede più come indispensabile in tale ipotesi l’indicazione del paese di fabbricazione e assoggetta a sanzione amministrativa la violazione dell’obbligo di indicazione dell’origine estera del prodotto recante un marchio che induca il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Ne consegue che il giudice, qualora il fatto non sia riconducibile alle residuali ipotesi di rilevanza penale ancora contemplate dal comma 49 della richiamata disposizione, deve procedere alla revoca del sequestro, probatorio o preventivo, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato. (Corte di Cassazione Sentenza n. 19746 del 9 febbraio 2010 – depositata il 25 maggio 2010 dal sito web della Corte di Cassazione)
Delitti contro l’economia pubblica – commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine - evoluzione normativa - conseguenze in tema di sequestro - Con la decisione in esame la Corte ha precisato che, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (in tema di tutela penale del c.d. made in Italy) dall’art. 16 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 - conv. con modd. dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 - non costituisce più reato l’omessa indicazione del luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti all’estero su cui siano apposti marchi di aziende italiane, attesa, da un lato, l’abrogazione espressa operata dall’art. 16, comma ottavo, del d.l. citato dell’art. 17, comma quarto, della L. 23 luglio 2009, n. 99 e, dall’altro, l’inserimento, all’art. 4 della L. n. 350/2003, del comma 49-bis che non prevede più come indispensabile in tale ipotesi l’indicazione del paese di fabbricazione e assoggetta a sanzione amministrativa la violazione dell’obbligo di indicazione dell’origine estera del prodotto recante un marchio che induca il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Ne consegue che il giudice, qualora il fatto non sia riconducibile alle residuali ipotesi di rilevanza penale ancora contemplate dal comma 49 della richiamata disposizione, deve procedere alla revoca del sequestro, probatorio o preventivo, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato. (Corte di Cassazione Sentenza n. 19746 del 9 febbraio 2010 – depositata il 25 maggio 2010 dal sito web della Corte di Cassazione)
Corte di Cassazione Sentenza n. 19746 del 9 febbraio 2010 – depositata il 25 maggio 2010 dal sito web della Corte di Cassazione
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