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Nullita' sentenza- Il giudice, al quale viene presentata una memoria o un’istanza, deve prendere inconsiderazione il contenuto delle memorie

Nullita' sentenza- Il giudice, al quale viene presentata una memoria o un’istanza, deve prendere inconsiderazione il contenuto delle memorie

Nullità sentenza - Il giudice, al quale viene presentata una memoria o un’istanza, deve prendere in considerazione il contenuto delle memorie (Cassazione – Sezione prima penale – sentenza 14 ottobre-12 dicembre 2005, n. 45104)

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 13 aprile 2004 la Corte d’appello di Palermo, Sezione terza penale, confermava la pronunzia del Tribunale di Termini Imprese in composizione monocratica in data 10 maggio 2004 che aveva ritenuto Angelo Rxxxxxxxx responsabile del reato di cui all’articolo 9 comma 1 legge 1423/56 e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Rxxxxxxxx, il quale lamenta: a) violazione di legge per insussistenza degli obblighi in relazione all’erronea efficacia ex nunc piuttosto che ex tunc dell’annullamento del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Ps applicata al ricorrente dal Tribunale di Palermo il 19 luglio 2001 a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione in data 23 maggio 2003; b) omessa motivazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. Preliminarmente, con riguardo all’omessa valutazione della memoria difensiva, il Collegio osserva quanto segue.

L’articolo 121 Cpp rientra tra le disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva n. 3 dell’articolo 2 della legge 81/1987, che afferma il principio della parità tra accusa e difesa e sancisce l’obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e, comunque, entro termini stabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal Pm, dalle altri parti private e dai difensori.

La facoltà delle parti di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, riferendosi al procedimento e non al processo concerne non solo la fase delle indagini preliminari, ma anche l’udienza preliminare e il dibattimento. Lo stesso articolo 421 comma 3 Cpp prevede che la discussione, all’udienza preliminare, si svolga anche sulla base di atti e documenti preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quello contenuto nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416, comma 2, Cpp, il che implica che in essa pertinenti documenti e memorie – ivi comprese quelle del consulente tecnico di parte – ben possano essere prodotti dalle parti e formare oggetto del contraddittorio (Corte costituzionale 238/91).

La memoria ha carattere e funzione illustrativa delle ragioni della difesa e può investire questioni di fatto o di diritto.

Il giudice, al quale viene presentata una memoria o un’istanza, deve prendere in considerazione il contenuto delle memorie e assumerlo a tema dell’indagine, facendolo quindi (direttamente o indirettamente) oggetto della formulazione del proprio giudizio. L’inosservanza di un siffatto dovere si profilerebbe sotto le spoglie della violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, nonché sotto quello dell’integrazione di una nullità ai sensi dell’articolo 178 lettera b) e c) Cpp, generalmente comportando la lesione dei diritti di partecipazione del Pm e, rispettivamente, di intervento o assistenza difensiva dell’imputato e delle altri parti private. Negare tali conseguenze, invero, significherebbe ridurre le parti alla situazione di comparse eventuali, disconoscendone la funzione di protagonisti della dialettica processuale.

Il giudice, quindi, ha l’obbligo di provvedere e di motivare su quanto gli è stato richiesto o esposto. Tale obbligo deriva dal principio generale secondo cui le esigenze di giustizia impongono il vaglio di tutte le ragioni delle parti e l’espletamento di tutte le prove.

Il rigetto immotivato dell’istanza di acquisizione e valutazione di una memoria o istanza difensiva costituisce violazione dell’articolo 121 Cpp e determina la nullità di ordine generale prevista dall’articolo 178 lettera c) Cpp, in quanto l’omesso e ingiustificato esame delle deduzioni difensive impedisce all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato e si risolve nella violazione del diritto, riconosciuto dalla legge all’imputato, di difendersi provando (Cassazione 4 aprile 1990, ric. Cianciaruso in Riv. Pen. 1991, 420).

La peculiarità dell’articolo 121 comma 2 Cpp consiste, quindi, nello stabilire come immediata l’insorgenza del dovere di provvedere da parte del giudice e nel definire l’ampiezza dello spatium deliberandi concesso prima di far scattare il meccanismo che tramuti tale dovere in obbligo di pronunciarsi su domande determinate delle parti.

2. La revoca o l’annullamento del decreto di sottoposizione ad una misura di prevenzione può avvenire o per motivi di legittimità o per effetto del venire meno della pericolosità sociale del prevenuto.

Nel primo caso la revoca o l’annullamento operano ex tunc e, cioè, fin dal momento dell’emanazione della misura, mentre nella seconda ipotesi hanno efficacia ex nunc, e cioè dal momento della rispettiva adozione (Sezione prima, 12379/95, ric. Palombo, rv 203337; Sezione prima, 5978/00, ric. Sgobba, rv 216016; Sezione fer. 35899/04, ric. Alvaro rv 229777).

3. Nel caso in esame dall’esame degli atti risultano le seguenti circostanze.

La Corte di cassazione, Sezione prima penale, con sentenza 24211/02, annullava il decreto in data 19 novembre 2001 con cui la Corte d’appello di Palermo aveva confermato il provvedimento del locale Tribunale avente ad oggetto l’applicazione nei confronti di Rxxxxxxxx Angelo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Ps.

La Corte d’appello di Palermo, Sezione penale, il 23 maggio 2003, decidendo sul rinvio di questa Corte, dichiarava non farsi luogo all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti di Rxxxxxxxx, non ravvisando la seria e univoca consistenza dei parametri della pericolosità sociale.

4. Per tutte queste ragioni, quindi, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti devono essere trasmessi ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo, che, nel nuovo giudizio, dovrà tenere conto dei principi in precedenza enunciati.

PQM

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

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