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Sospensione della patente di guida - patteggiamento - guida in stato di ebbrezza
Sospensione della patente di guida - patteggiamento - guida in stato di ebbrezza
Sospensione della patente di guida - patteggiamento - guida in stato di ebbrezza (Cassazione – Sezione sesta penale (cc) – sentenza 3 – 14 febbraio 2006, n. 5630)
Fatto e diritto
1. Il Pg presso la Corte di Appello di Firenze ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi dell’articolo 444 Cpp, con la quale il tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ha applicato a (omissis) per i reati di cui agli articoli 624-625, nn. 2 e 7 Cp (capo a), 337 Cp (capo b), 186, commi 1 e 2, codice della strada (capo c), unificati dal vincolo della continuazione e previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la pena complessiva di mesi sei di reclusione secondo la concorde richiesta delle parti, con il beneficio della sospensione condizionale.
Il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 445 Cpp in relazione all’articolo 186 del Cds per avere il tribunale “erroneamente omesso di disporre la sospensione della patente di guida”, sanzione amministrativa accessoria prevista dalla disposizione da ultimo citata.
2. Il ricorso è fondato.
L’affermazione che la sospensione della patente di guida deve essere ordinata anche con la sentenza di applicazione della pena pronunciata ai sensi dell’articolo 444 Cpp costituisce orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, sia perché tale sospensione sfugge al divieto di cui all’articolo 445, comma 1, Cpp in quanto non è pena accessoria, bensì sanzione amministrativa accessoria ai sensi degli articoli 218 e 222 del Cds, sanzione cui non può estendersi analogicamente la disposizione processuale citata stante il suo carattere eccezionale (Su 27 maggio 1998 Bosio, sià perché la sentenza di patteggiamento è equiparabile ad una sentenza di condanna, di talchè essa subisce tutti gli effetti propri di tali provvedimenti con essa compatibili, ivi compresa l’inflizione di sanzioni di tipo amministrativo (Sezione sesta, 24 aprile 1997, D’Alessandro).
A tal proposito si è altresì precisato che a nulla rileva che nella richiesta di applicazione della pena le parti non abbiano fatto cenno alla sospensione della patente di guida, dal momento che l’accordo non puo’ concernente provvedimenti che sono estranei all’istituto del patteggiamento e che conseguono di diritto alla pronuncia (Sezione quarta, 9 maggio 1997, Pulcini; Sezione quarta, 19 giugno 1996, Vezzosi; Sezione quarta, 27 febbraio 1996, Verzelletti).
Nel caso di specie risultano contestate infrazioni al codice della strada per le quali va obbligatoriamente disposta la sospensione della patente di guida.
Tuttavia la censurata sentenza di applicazione di tale sanzione amministrativa accessoria, che, come si è detto, consegue di diritto alla sanzione principale.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida e gli atti devono essere trasmessi al giudice di merito, cui compete la determinazione della entità di tale sanzione.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida e rinvia al tribunale di Lucca per la determinazione del relativo periodo.
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