Skip to main content

FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA 

 BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot)  DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile -  Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazionecertificata dalla Rivista Giuridica Foro EuropeoA cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui


Matrimonio - scioglimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9879 del 15/04/2025 (Rv. 674269-01)

Divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato -Pensione di reversibilità - Ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato - Natura previdenziale - Esclusione - Fondamento - Applicazione del termine di sospensione feriale - Sussistenza.

Le controversie, ex art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e quello divorziato non hanno natura previdenziale, in ragione dell'oggetto e della causa petendi, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge superstite). Pertanto la controversia che ne deriva concerne la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla l. n. 898 del 1970, non riguardando profili strettamente relativi al rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, e trova applicazione il termine di sospensione feriale, secondo la regola generale, dettata dalla l. n. 742 del 1969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, ciò anche in ragione del principio per cui l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio dell'ultrattività del rito.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9879 del 15/04/2025 (Rv. 674269-01)

CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO

2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE

Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani.  . LEGGI TUTTO

CORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA

Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO

CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. .  LEGGI TUTTO

CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . .  LEGGI TUTTO