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Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio - assegno divorzile
14 Dicembre 2009 - Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio - assegno divorzile Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio - assegno divorzile - gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici anche in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceita' della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge piu' debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 11 novembre 2009, n. 23908
Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio - assegno divorzile - gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici anche in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceita' della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge piu' debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 11 novembre 2009, n. 23908
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 11 novembre 2009, n. 23908
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. F.F. , con ricorso 29 luglio 2003 al tribunale di Trento, chiese che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con G. As. .
Il tribunale, nel contraddittorio fra le parti, accolse la domanda ponendo a carico dell'attore un assegno divorzile di euro 200,00, mensili in favore della convenuta. Il F. propose appello avverso tale sentenza, contestando sotto vari aspetti la liquidazione di detto assegno. La Corte di appello di Trento, con sentenza 23 novembre 2005, notificata il 2 dicembre 2005, respinse il gravame.
Il F. ricorre a questa Corte avverso tale sentenza, con atto notificato il 30 gennaio 2006 alla G. .
L'intimata resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso risulta iscritto al ruolo generale due volte, con i nn. 7995/06 e 10034/06.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denunciano vizi motivazionali in ordine alle condizioni economiche dei coniugi ed alla esistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile. Sotto un primo profilo si deduce che le parti avevano concordato, in sede di separazione, una "datio in solutum" costituitosi dall'usufrutto sulla casa coniugale in favore della moglie, cosicche' non avrebbe potuto essere liquidato alcun assegno di divorzio, essendo stato cosi' esso liquidato in un'unica soluzione. Sotto un secondo profilo si deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato i redditi della ex moglie, costituiti da euro 500,00, mensili quale lavoratrice dipendente addetta alle pulizie, oltre al reddito dell'attivita' di sarta ed agli aiuti derivantile dalla convivenza con un figlio maggiorenne che percepisce una retribuzione mensile di euro 1.400,00; ne' avrebbe considerato che la sua situazione economica non si era deteriorata rispetto a quella goduta durante il matrimonio, essendo invece migliorata.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli articoli 166 e 167 c.p.c., e della Legge n. 898 del 1970, articolo 4. Si deduce al riguardo che nel giudizio di primo grado la convenuta aveva formulato la domanda riconvenzionale nella, comparsa di risposta depositata in udienza dinanzi al giudice istruttore, incorrendo nella decadenza di cui all'articolo 167 c.p.c. e non, come prescritto dall'articolo 166, venti giorni prima dell'udienza. Erroneamente il giudice di primo grado, "con motivazione avallata anche dal giudice d'appello", avrebbe ritenuto la sua proposizione tempestiva in quanto nel provvedimento presidenziale notificato alla convenuta non era indicato l'avvertimento prescritto dall'articolo 163 c.p.c., n. 7 e articolo 167 c.p.c..
Si deduce al riguardo che "tale motivazione risulta del tutto infondata, in quanto la Suprema Corte ha piu' volte stabilito che l'omessa previsione dell'avvertimento alla controparte convenuta, previsto per il rito ordinario dall'articolo 163 c.p.c., n. 7, non da luogo ad alcuna nullita' nel complesso costituito dal ricorso introduttivo del procedimento di divorzio e del decreto di fissazione di udienza, attesa la peculiarita' del giudizio bifasico che inizia con una fase non contenziosa, introdotta con ricorso, correlata a una successiva fase contenziosa".
2. Il secondo motivo e' pregiudiziale. ma va dichiarato inammissibile, correlandosi le censure in esso formulate alla motivazione della sentenza di primo grado, non recepita dalla sentenza della Corte di appello sul punto, la quale non ha fondato la propria motivazione sulla mancanza dell'avvertimento di cui all'articolo 163 c.p.c., n. 7, bensi' sull'affermazione -non specificamente e argomentamente censurata con il motivo - che nel giudizio divorzile la parte convenuta puo' chiedere l'assegno divorzile sino all'udienza di prima comparizione dinanzi al giudice istruttore.
3. Il primo motivo e' infondato.
Quanto al primo profilo del motivo, va considerato che gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici anche in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceita' della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge piu' debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo.
Pertanto la disposizione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 8, nel testo di cui alla Legge n. 74 del 1987 - a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile puo' avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che ai possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico - non e' applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secundum ius", non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio (Cass. 10 agosto 2007, n. 17634; 10 marzo 2006, n. 5302; 18 febbraio 2000, n. 1810; 20 marzo 1998, n. 2955). Ne consegue l'infondatezza del profilo.
Quanto al residuo profilo, esso e' in parte infondato e in parte inammissibile, avendo la Corte di merito analiticamente considerato, nel confermare il modesto assegno di divorzio di euro 200,00, mensili, la situazione economica della G. , odierna intimata, quanto alla sua situazione economica ed ai suoi redditi personali, senza che al riguardo siano riscontrabili vizi motivazionali, mentre il motivo risulta inammissibile quanto ai dedotti vantaggi derivanti alla G. dalla convivenza con il figlio, non essendo indicato e documentato nel motivo che tale profilo fu tempestivamente dedotto in sede di merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso (iscritto ai nn. 7995 e 10034) e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro mille, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di F.F. e G.A. .
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