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Divorzio - Assegno - Diritto alla corresponsione - prescrizione

30 Novembre 2009 - Divorzio - Assegno - Diritto alla corresponsione - prescrizione Divorzio - Assegno - il diritto alla corresponsione dell'assegno divorziale, sostanziandosi in una pretesa avente ad oggetto piu' prestazioni, autonome e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine, bensi' dalle singole scadenze in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse a ciascun adempimento, come confermato dal disposto dell'articolo 2948 c.c. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 5 novembre 2009, n. 23462)

Divorzio - Assegno - il diritto alla corresponsione dell'assegno divorziale, sostanziandosi in una pretesa avente ad oggetto piu' prestazioni, autonome e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine, bensi' dalle singole scadenze in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse a ciascun adempimento, come confermato dal disposto dell'articolo 2948 c.c.Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 5 novembre 2009, n. 23462

IN FATTO

Adito da Mi.Si. perche' fosse accertata la fondatezza della opposizione da lui proposta avverso l'atto di precetto con il quale la ex coniuge M.I. gli aveva ingiunto il pagamento della somma di circa lire 50 milioni, a titolo di arretrati di assegni divorzi mai corrisposti, il giudice di primo grado accolse parzialmente a domanda, dichiarando il diritto della M. a procedere ad esecuzione forzata sino a tutto il (***), per essersi ormai prescritto, decorsi ormai dieci anni, il diritto ad esigere le somme relative al periodo antecedente a tale data.

L'impugnazione proposta dal Mi. (che invocava l'applicazione alla fattispecie della prescrizione quinquennale) fu rigettata dalla corte di appello di Genova.

La sentenza della corte territoriale e' stata impugnata dal predetto appellante con ricorso per cassazione sonetto da 2 motivi di censura.

L'intimata non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.

IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato.

Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia con riferimento al termine di prescrizione nella specie applicabile.

Con il secondo motivo, si denuncia, sotto non dissimile profilo, la violazione della norma di diritto di cui all'articolo 2948 c.c., con riferimento alla ormai maturatasi prescrizione quinquennale dei ratei di assegno divorzile.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione, sono meritevoli di accoglimento.

Come gia' affermato da questa corte regolatrice (Cass. 12333/1998), difatti, il diritto alla corresponsione dell'assegno divorziale, sostanziandosi in una pretesa avente ad oggetto piu' prestazioni, autonome e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine, bensi' dalle singole scadenze in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse a ciascun adempimento, come confermato dal disposto dell'articolo 2948 c.c. (peraltro, non direttamente rilevante nella fattispecie esaminata dalla corte).

Dal di sposto di tale norma emerge come il diritto alla riscossione delle somme risalenti ad epoca antecedente ai cinque anni dalla data di scadenza ciascun singolo rateo deve dirsi prescritto.

Nessun provvedimento deve essere adottato in tema di spese nel presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso cassa e rinvia alla Corte d'appello di Genova in altra composizione. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

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