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Autorizzazione ad agire Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22101 del 25/10/2011

Procedimento civile - Capacità processuale - autorizzazione ad agire - Persone giuridiche - Rappresentanza processuale - Legittimazione - Obbligo di verifica, anche d'ufficio, da parte del giudice -. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22101 del 25/10/2011

Procedimento civile - Capacità processuale - autorizzazione ad agire - Persone giuridiche - Rappresentanza processuale - Legittimazione - Obbligo di verifica, anche d'ufficio, da parte del giudice -

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la legittimazione processuale delle parti, deve cioè verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di fare ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dello stesso ente; in difetto di tale prova, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile, in quanto promossa da soggetto non legittimamente rappresentato in giudizio. (Principio enunciato in riferimento al consigliere delegato di una società per azioni).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22101 del 25/10/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c. anche in relazione all'art. 159 c.p.c.; erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto sanata la nullità della citazione di primo grado, per avere la Bu.., convenuta ed intervenuta in giudizio "iussu iudicis", quale litisconsorte necessaria, notificato all'AGESP la citazione nel rispetto dei termini a comparire; la sanzione della nullità della citazione, prevista dall'art. 164 c.p.c., comma 1, per l'ipotesi di assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge, doveva, invece, ritenersi estesa, ex art. 159 c.p.c., agli atti successivi e travolgeva l'intero giudizio, atteso lo stretto collegamento tra la citazione effettata dagli attori e quella proveniente dalla Bu..;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove la Corte di merito, considerato validamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'AGESP, aveva proceduto all'esame del merito, disattendendo le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado; in particolare, i giudici di appello avevano ritenuto che i lavori di ripristino e riparazione effettuati dall'AGESP, nel 1991, rientrassero nel concetto di "costruzione" o "ricostruzione" con conseguente applicabilità della prescrizione decennale prevista dall'art. 1669 c.c. in luogo di quella biennale ex art. 1667 c.c.; tale giudizio era stato, peraltro, fondato acriticamente sulle conclusioni del C.T.U. Ing. Invoglia che già si era espresso quale C.T.U. nel primo giudizio poi abbandonato, circostanza che avrebbe consentito alla ricorrente di ricusare il consulente stesso, ai sensi dell'art. 5 1 n. 4 c.p.c..
Rileva, preliminarmente, il Collegio:
dall'intestazione del ricorso risulta che la AGESP s.p.a. agisce in giudizio "in persona del suo consigliere delegato Dott. Bongiorno Gregorio", tramite, cioè, un soggetto che può rappresentare la società processualmente nei rapporti esterni, con effetti vincolanti per la società, solo ove sussista, in tal senso, una specifica attribuzione statutaria oppure un conferimento negoziale da parte dell'organo amministrativo.
Detta persona fisica aveva, quindi, l'onere di allegare la sua qualità di legale rappresentante della società, onere non adempiuto, in difetto di ogni specificazione sul potere del consigliere delegato di rappresentare la società; Nè tale onere può ritenersi implicitamente adempiuto se non quando si deduca di ricoprire la qualità di organo amministrativo della società, trattandosi, in tal caso, di veste astrattamente idonea a rappresentare in giudizio la persona giuridica.
Secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, sussiste, peraltro, il dovere del giudice di accertare, anche d'ufficio, la legittimazione processuale delle parti sicché egli è tenuto a verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dello stesso ente (Cfr. Cass. n. 24298/2006; n. 22783/2006). Nel caso di specie nessuna allegazione al riguardo è stata effettuata sicché la società ricorrente non può ritenersi legittimamente rappresentata in giudizio dal consigliere delegato. In difetto della valida costituzione del rapporto processuale, il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

 

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