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Prova - Atto Pubblico - Verbale di udienza
Prova - Atto Pubblico - Verbale di udienza -Dichiarazioni della parte - Omessa sottoscrizione - Conseguenze - Mera irregolarità dell'atto - Fondamento. La mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell'art. 126 cod. proc. Civ., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l'efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8874 del 18/04/2011
Prova - Atto Pubblico - Verbale di udienza -Dichiarazioni della parte - Omessa sottoscrizione - Conseguenze - Mera irregolarità dell'atto - Fondamento.
La mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l'efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8874 del 18/04/2011
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8874 del 18/04/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 26 novembre 2005, Ga.. Sergio ricorre, sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Milano n. 2806 del 3 marzo 2005 che, decidendo sull'opposizione da lui avanzata avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal comune di Milano che gli comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'ordinanza sindacale n. 12 del 1998, per avere effettuato una sosta occasionale causando intralcio e pericolo per la circolazione determinata da comportamenti contrari alla pubblica decenza, disponeva, in accoglimento della sua richiesta, la condanna del ricorrente al pagamento del minor importo indicato nel verbale di contestazione della violazione che aveva preceduto l'ingiunzione. 11 comune di Milano resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 126 cod. proc. civ., assumendo che la statuizione finale del giudicante è frutto di una errata verbalizzazione della dichiarazione resa dal ricorrente all'udienza del 19 novembre 2005, in quanto egli non aveva mai dichiarato di accettare il pagamento della sanzione nella misura del minor importo indicato nel verbale di contestazione della violazione, intendendo invece insistere per l'annullamento in toto della sanzione. Il relativo verbale d'udienza, in quanto non firmato anche dal ricorrente, è nullo e quindi inefficace, con l'effetto che il giudicante non avrebbe dovuto tenerne conto.
Nel caso in cui la Corte non dovessero accogliere il motivo il ricorrente dichiara che intende proporre querela di falso avverso il suddetto verbale. Il motivo è manifestamente infondato. Il verbale d'udienza, infatti, costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma, quale pubblico ufficiale, e delle dichiarazioni rese dalle persone che risultano intervenute. La mancata sottoscrizione dell'atto da parte del dichiarante, ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ., costituisce invece mera irregolarità, senza implicare alcuna nullità, tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste espressamente dalla legge (art. 156 cod. proc. civ.) e che la mancata sottoscrizione del verbale ad opera della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa (Cass. n. 13671 del 1991).
La querela di falso che il ricorrente intende proporre è invece inammissibile.
Nel giudizio di cassazione la querela di falso è proponibile in via incidentale, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e la sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2, il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, possa essere riconosciuta aver pronunciato sui documenti dichiarati falsi (Cass. n. 986 del 2009).
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell'ordinanza sindacale n. 12 del 13 agosto 1998, di cui il ricorrente eccepisce anche l'illegittimità costituzionale. Il motivo è manifestamente inammissibile, prevalendo, tra le cause di inammissibilità, quella per difetto di interesse, risultando dalla lettura della decisione impugnata che essa ha accolto interamente le conclusioni definitive rassegnate dalla parte stessa all'udienza del 19 novembre 2005, con la conseguenza che il ricorrente non può considerarsi soccombente e non ha pertanto interesse ad impugnare una decisione che ha accolto la sua domanda. Il ricorso va pertanto respinto.
La particolarità della vicenda integra giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011
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