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Sanzioni amministrative - Procedimento di opposizione
Notifica degli atti ai sensi dell'art.22, quinto comma, legge n.689 del 1981 mediante deposito in cancelleria - Applicabilità all'amministrazione opposta - Esclusione - Notificazione della sentenza secondo le regole ordinarie del cod. proc. civ. - Necessità - Obbligo per la P.A. di dichiarare o eleggere domicilio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 75 del 03/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 75 del 03/01/2013
In tema di procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione, il disposto dell'art. 22, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui le notificazioni possono essere eseguite, nei casi ivi previsti, mediante deposito in cancelleria - si applica solo nei confronti del ricorrente e non anche dell'autorità opposta, per la quale restano operanti le regole generali (art. 170, comma terzo, cod. proc. civ.), né va richiesta alla P.A. la dichiarazione o elezione di domicilio, prevista dall'art. 22, quinto comma citato, tenuto conto che, ai sensi del successivo art. 23, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sono comunicati all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, alla quale è ordinato il deposito dei documenti ivi indicati. (Nella specie, era stata comunicata con deposito in cancelleria all'amministrazione - che si era costituita in giudizio - l'ordinanza pronunciata fuori udienza che, all'esito dell'udienza fissata per la sospensione della esecutività del provvedimento opposto, aveva stabilito l'udienza di discussione).
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