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notificazione - a mezzo posta
Notificazione atto introduttivo del giudizio effettuata tramite il servizio postale - Pendenza della lite, quale momento rilevante per la determinazione della giurisdizione - Perfezionamento della notificazione - Consegna dell'atto al destinatario o a chi sia abilitato a riceverlo - Rilevanza esclusiva. Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 9535 del 19/04/2013
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Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 9535 del 19/04/2013
In tema di notificazioni, il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario, che si impone ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell'una o dell'altra parte, non opera, esulando da un tale ambito la corrispondente questione, per la determinazione della pendenza della lite rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, che non può che farsi coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30 giugno 2005 alla AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (in prosieguo Agea) i ricorrenti indicati in epigrafe instaurarono dinanzi al Tribunale di Brescia un giudizio avente ad oggetto l'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei suoi derivati.
Avendo il tribunale declinato la propria giurisdizione, della causa fu investita la Corte d'appello di Brescia, la quale però, con sentenza resa pubblica il 21 giugno 2011, confermò la decisione di primo grado ribadendo che la vertenza rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dai sopra indicati ricorrenti.
La Regione Lombardia e l'Agea si sono difese con controricorsi, mentre nessuna difesa ha svolto in questa sede l'altra intimata Cooperativa Alpina s.r.l.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, affidato ad un unico motivo, è privo di fondamento. Non è in discussione il fatto che la fattispecie in esame ricada nella previsione del D.L. n. 63 del 2005, art. 2-sexies, introdotto dalla Legge di conversione n. 109 del 2005, secondo cui le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente, se introdotte a decorrere dal 26 giugno 2005 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione), restando altrimenti comprese nella competenza dei giudici ordinari. I ricorrenti però sostengono che avrebbe errato la corte d'appello nel considerare la presente controversia non ancora pendente alla suddetta data del 26 giugno 2005, facendo da ciò discendere la giurisdizione del giudice amministrativo, giacché la causa era stata introdotta con atto di citazione notificato a mezzo posta e, pur essendo vero che la notifica si era perfezionata per il destinatario solo il 30 giugno 2005, si dovrebbe tener conto del momento - anteriore al 26 giugno 2005 - in cui l'atto fu affidato dal notificante all'ufficiale giudiziario.
La tesi così prospettata, che fa leva sul principio per il quale (già in forza di quanto affermato per la prima volta da Corte cost. n. 477 del 2002, e perciò anche prima delle modifiche apportate all'art. 149 c.p.c. dalla L. n. 263 del 2005) la notificazione si perfeziona per il notificante non quando l'atto sia stato ricevuto dal destinatario, bensì dal momento in cui il procedimento di notificazione ha avuto inizio con la consegna dell'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, non consente di affermare che anche la pendenza della lite, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, possa essere antedatata al momento di tale consegna. La distinzione tra i due suddetti momenti del procedimento di notificazione - quello di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ad opera del notificante e quello di ricezione da parte del destinatario - s'impone ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell'una o dell'altra di dette parti. Ma la pendenza della lite, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta pronunciarsi, non rientra in quest'ambito di questioni; ne' potrebbe, evidentemente, essere diversamente definita dal punto di vista di una parte e da quello dell'altra, per l'ovvia ragione che la causa è comune ad entrambe le parti ed uno solo è il giudice che dev'essere chiamato a deciderla.
A questi fini, pertanto, la litispendenza non può non farsi coincidere che col momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, e tale momento necessariamente corrisponde con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo.
Nel caso di specie è pacifico che la notifica all'Agea dell'atto introduttivo della causa si è perfezionata quando la citata L. n. 109 del 2005 era già in vigore, benché il plico da inoltrare a mezzo del servizio postale fosse stato consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in epoca precedente, e ciò comporta che correttamente il tribunale, prima, e la corte d'appello, poi, hanno declinato la propria giurisdizione in favore del competente giudice amministrativo.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che in favore della controricorrente Regione Lombardia liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, ed in favore dell'altra controricorrente AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 5
Cod. Proc. Civ. art. 149
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