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Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744

Ricorso – Sottoscrizione con firma PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES  Elezioni – Province – Candidati – Sindaci della provincia il cui mandato scade prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni - Art. 1, comma 60, l. n. 56 del 2014 – Esclusione. Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744

La sottoscrizione del ricorso con firma PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES, come prescritto dall’art. 24 del c.a.d., richiamato dall’art. 9, d.P.C.M. n. 490 del 2016 e dal successivo art. 12, comma 6 dell’Allegato costituisce difformità che, in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., non si traduce in nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (1).

 L’art. 1, comma 60, l. 7 aprile 2014, n. 56, secondo cui sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, ha carattere precettivo, con la conseguenza che non è possibile la candidatura di sindaci con meno di diciotto mesi di mandato residui (2). 

(1) Ha chiarito la Sezione che il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (Cass. civ., S.U., n. 7665 del 2016). 

(2) Ad avviso della Sezione la norma non è sospetta di incostituzionalità.

La ratio dell’art. 1, comma 60, l. 7 aprile 2014, n. 56, è di assicurare stabilità all’organo presidente della provincia, il quale è eletto tra i sindaci e cessa con il venir meno del mandato sindacale (comma 65).

La finalità che la norma consente di conseguire è di evitare di dover ripetere le elezioni prima che sia trascorso il periodo di diciotto mesi, con ciò contenendo la frequenza delle tornate elettorali e tendenzialmente diminuendo le risorse necessarie allo svolgimento delle competizioni nonché gli eventuali ulteriori inconvenienti che possono presumersi connessi all’esistenza di una campagna elettorale c.d. permanente. In definitiva, la previsione del requisito è orientata dal principio di buon andamento dell’organizzazione amministrativa (art. 97 Cost.).

Accanto a questo, va considerato che l’esistenza di un mandato sindacale residuo avente una durata minima costituisce indice presuntivo della permanenza di un legame con l’elettorato locale di cui il presidente è stato espressione, e con esso di rappresentatività politica.

Non può negarsi che il requisito possa comportare una compressione della potenziale rappresentatività degli organi di governo delle organizzazioni territoriali locali, che costituisce esplicazione del principio democratico sancito dall’art. 1 Cost..

Tuttavia, sempre ad avviso del Consiglio di Stato, tale potenziale compressione è il frutto di una scelta del Legislatore, che non risulta irragionevole, alla luce delle finalità suindicate, e considerando che si tratta di eleggere un organo provinciale c.d. di secondo livello e che quindi, in certa misura, l’esplicazione della sovranità popolare e del principio democratico può ritenersi garantita a monte, nel corretto svolgimento delle elezioni degli organi comunali chiamati poi a loro volta a votare quelli provinciali.

Riguardo agli ulteriori parametri di costituzionalità invocati, analoghe considerazioni possono svolgersi riguardo al principio del pluralismo, né si comprende come la previsione di un requisito di stabilità dell’organo eletto possa violare quanto sancito dagli artt. 2 e 5 Cost., oppure ledere la libertà di associazione dei partiti, essendo relativa esclusivamente a condizioni di candidabilità/eleggibilità che nulla hanno a che vedere con la possibilità per gli stessi soggetti di aderire a qualsivoglia partito o associazione di sorta.

dal sito web www.giustizia-amministrativa.it nuova sezione "approfondimenti - giurisprudenza e pareri"

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