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contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto - Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 40 del 03/01/2014

Dichiarazione di riscatto ex art. 8 della Legge n. 590 del 1965 - Natura - Momento determinativo degli effetti - Dichiarazione di riscatto contenuta in un atto di citazione - Tempestività - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 40 del 03/01/2014

La dichiarazione di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 è atto unilaterale recettizio e produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo. Ne consegue che, ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 40 del 03/01/2014

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