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Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere

Riconoscimento di sentenza straniera - Condizioni - Art. 64, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995 - Atto introduttivo del giudizio portato a conoscenza del convenuto - Verifica di detto requisito - Principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana - Applicazione pedissequa - Esclusione - Notificazione in conformità del diritto straniero e dei principi fondamentali dell'ordinamento - Necessità e sufficienza.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25533 del 17/09/2025 (Rv. 676217 - 01) In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lett. b), della l. n. 218 del 1995 prevede come requisito, tra l'altro, che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo; a tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, la corte d'appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbiano rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbiano soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64
Massime precedenti Vedi: N. 19453 del 2019 Rv. 654667 - 01

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