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Marittimi ed aerei - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17644 del 30/06/2025 (Rv. 675002 - 01)

Trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilità del vettore - ritardo o inadempimento - Trasporto internazionale - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e Regolamento CE n. 261 del 2004 - Applicabilità - Ritardo o inadempimento nell’esecuzione del trasporto - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Onere probatorio - Criteri.

In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17644 del 30/06/2025 (Rv. 675002 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697