Marittimi ed aerei - trasporto aereo di persone e bagagli) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25361 del 16/09/2025 (Rv. 675883 - 02)
Responsabilità del vettore - Trasporto aereo - Compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Soggetto onerato - "Vettore operativo" - Caratteristiche - Fattispecie.
In tema di trasporto aereo, il soggetto obbligato al pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e dell'art. 5, par. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, il "vettore operativo", cioè colui che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'ambito della propria attività di trasporto, abbia deciso di effettuare un determinato volo, fissandone l'itinerario e creando un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, così assumendo la responsabilità della sua realizzazione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto la legittimazione passiva della compagnia che aveva concluso il contratto di trasporto con i passeggeri, a nulla rilevando che questa si fosse, poi, avvalsa di altra compagnia per l'esecuzione del servizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25361 del 16/09/2025 (Rv. 675883 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1228
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