Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di cose (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilita' del vettore - Trasporto aereo internazionale - Più vettori successivi - Incidente o ritardo nella consegna del bagaglio o della merce - Responsabilità - Disciplina - Mancata dimostrazione della tratta in cui si è verificato l'evento - Conseguenze.
In tema di trasporto areo internazionale eseguito da più vettori successivi, ove si verifichi un incidente o un ritardo nella consegna del bagaglio o della merce e resti indimostrato che il fatto dannoso si sia verificato nel percorso di competenza di uno solo, in applicazione dell'art. 36 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dell'art. 1700 c.c., nei confronti del danneggiato opera la responsabilità solidale di tutti i vettori mentre, nei rapporti interni, ciascuno risponde in proporzione alla tratta di propria competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3165 del 09/02/2021 (Rv. 660739 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1700