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Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6407 del 28/05/1992

Indennità di buonuscita - Calcolo - Onnicomprensività - Distinzione tra personale con diritto e personale senza diritto a pensione - Irrilevanza - Clausola esclusiva della computabilità di emolumenti retributivi - Nullità.

Il principio, affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 124 del 1975, secondo cui la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione deve intendersi in senso omnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 (vecchio testo) cod. civ., trova applicazione anche con riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, con la conseguente nullità di clausole contrattuali eventualmente esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva. Detto principio di omnicomprensività della retribuzione, sancito nella vigenza del testo originario degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., opera anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, che fa soltanto salva la diversa previsione dei contratti collettivi con riferimento a pattuizioni stipulate dopo tale data.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6407 del 28/05/1992

 

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