Obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20460 del 21/07/2025 (Rv. 675356 - 01)
Vendita a catena di beni di consumo - Rapporto trilaterale tra consumatore, venditore finale e legittimato passivo ex art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005 - Azioni esperibili dall'acquirente - Azione contrattuale ed extracontrattuale - Presupposti - Sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista - Esclusione.
Nelle vendite a catena di beni di consumo, pur ricorrendo un rapporto trilaterale fra consumatore, venditore finale e soggetto legittimato passivo all'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005, deve escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, potendo il consumatore agire, a titolo contrattuale, nei confronti del proprio diretto dante causa (in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi ai precedenti venditori) e, a titolo extracontrattuale, nei confronti del produttore per il risarcimento dei danni derivati dai vizi che rendevano la cosa pericolosa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20460 del 21/07/2025 (Rv. 675356 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1494
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