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Promessa di vendita - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5049 del 26/02/2025 (Rv. 673901-02)

Danno da mancata messa a disposizione dell’immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente - Riconoscimento - Condizioni.

Può essere riconosciuto il danno da mancata messa a disposizione dell'immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente, purché sia circostanziatamente allegato e provato, anche alla luce del contenuto del contratto preliminare in ordine alle modalità e ai tempi della stipula del contratto definitivo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5049 del 26/02/2025 (Rv. 673901-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2043