Famiglia - potesta' dei genitori - trattamento sanitario del minore - Rifiuto dei genitori - Art. 3 della l. n. 219 del 2017 - Autorizzazione - Competenza del giudice tutelare - Istanza di sospensione della responsabilità genitoriale - Esclusione - Contemporanea pendenza dei procedimenti - Condizioni.
In tema di trattamento sanitario del minore, ove il medico ritenga le cure appropriate e necessarie, ma difetti il consenso dei genitori, va proposto ricorso per l'autorizzazione al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 219 del 2017, e non l'istanza di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale al tribunale per i minorenni, essendo ammissibile la contemporanea pendenza dei due procedimenti solo in presenza di altre condotte pregiudizievoli, indici di trascuratezza o di abuso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2549 del 03/02/2025 (Rv. 673954-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0330